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Riforma Cartabia nel processo penale: Come funziona e Cosa cambia

A cura dell'Avvocato Riccardo Mariconti

Riforma Cartabia nel processo penale: Come funziona e Cosa cambia.

Con l’anno nuovo sta pian piano entrando in vigore la cosiddetta Riforma Cartabia, un corpo giuridico che ha la nobile intenzione di trasformare più settori della Giustizia, nel senso dello snellimento e dell’alleggerimento dei processi e del loro carico, cruccio italiano che ha spesso portato a critiche e condanne europee al nostro Belpaese.
Oggi ci occuperemo delle principali riforme che attengono al settore penale, sia dal punto di vista processuale che sostanziale.
La ratio ispiratrice della riforma è plurima, anche se forse possono essere individuate due finalità principali.
Sicuramente la prima è quella dell’efficientamento dei processi in corso, mediante la digitalizzazione degli stessi da un lato e la speditezza delle notifiche dall’altro: lo scopo è evidentemente quello di velocizzare la durata di un procedimento penale, abbattendo i giorni richiesti perché sia fatta giustizia.

Altra finalità è, come già accennato, quella di ridurre il numero dei processi, sia in corso che futuri: è stata così da un lato limitata la pendenza dei procedimenti penali contro persone che verosimilmente non sono informate delle accuse nei propri confronti; dall’altro è stato invece ridotto il numero dei reati procedibili di ufficio, lasciando così al personale intervento della persona offesa l’inizio di un procedimento penale.

Ciò posto in termini generici, vediamo sommariamente quali modifiche più rilevanti ha introdotto il legislatore.
Come detto, se non vi è prova che l’imputato conosca la pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti è espressamente previsto che il Giudice pronunci una sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza: tale sentenza potrà essere revocata entro il doppi del termine di prescrizione del reato, una volta che l’imputato dovesse essere trovato e a lui notificata a mani la citazione a giudizio.

Tale sentenza è un unicum nel panorama processuale, essendo il solo caso di revoca di una sentenza di proscioglimento, quindi contro il reo – solitamente solo le sentenze di condanna possono essere revocate -, ma la ratio è ben evidente: in tal modo è stato infatti permesso un netto calo dei procedimenti pendenti, con tanti applausi da parte dell’Europa.

Oggi pertanto si potrà iniziare un procedimento penale solo con la prova che la persona sottoposta a processo abbia effettiva e concreta conoscenza dello stesso: la contumacia non esiste più – da qualche anno in verità –, oggi è prevista l’assenza, ma una assenza che deve avere garanzie certe di conoscenza del procedimento penale.

Ulteriore freno è stato poi posto all’incipt del processo penale, riducendo la procedibilità di ufficio di alcuni reati che avevano indubbiamente un notevole sbocco processuale: ciò significa che per questi reati – che tra poco andremo ad analizzare – dovrà per forza essere presentata querela da parte della persona offesa, nel termine perentorio di 3 mesi dalla commissione o dalla conoscenza del fatto.

È stata modificata la procedibilità delle lesioni personali lievi, delle lesioni stradali gravi e gravissime, del sequestro di persona, della violenza privata, della minaccia, della violazione di domicilio, di praticamente tutti i furti aggravati, del danneggiamento semplice e della truffa, salvo rari casi aggravati.

Per esemplificare l’impatto che potrà avere tale riforma, si pensi al turista che subisce un furto con destrezza in metropolitana: magari non se ne accorge, magari non vuole perdere una giornata in commissariato a fare la querela, e allora lascia perdere, dando per perso il bene sottratto e garantendo così l’impunità del ladro.
Anche in questo caso tuttavia la logica è evidente: ridurre il carico di processi e quindi rendere più efficiente la Giustizia.

Ulteriori due profili poi sono stati introdotti per facilitare la riduzione del carico di udienze.
Da un lato è stata limitata la possibilità di effettuare impugnazioni (quindi appelli e ricorsi per cassazione), sia attraverso il ricorso a canoni formali più rigorosi di specificità sui motivi che mediante la necessità di ottenere dall’imputato una chiara elezione di domicilio per il giudizio del grado successivo e anche un mandato ad hoc, in caso di reo assente in primo grado: ciò significa in buona sostanza limitare le impugnazioni in tutti quei casi in cui l’imputato non manifesti espressamente la propria volontà.
Dall’altro lato poi si è cercato di evitare di arrivare a condanne a pena detentiva tramite la possibilità di rimpiazzare le pene brevi con sanzioni sostitutive, come la semilibertà e la detenzione domiciliare (per condanne fino a 4 anni di reclusione), i lavori di pubblica utilità (fino a 3 anni) o la pena pecuniaria (fino a 1): la logica è ovviamente quella di limitare l’ingresso in carcere, così combattendo il sovraffollamento degli istituti di pena, modalità coltivata attraverso anche la cosiddetta giustizia riparativa, ovvero un percorso alternativo al processo che è finalizzato a porre una conciliazione tra vittima e reo, in modo da provare a definire il procedimento penale o comunque calmierare verso il basso la pena.

Al medesimo fine deflattivo è orientato altresì l’intervento del legislatore che ha modificato i presupposti in forza dei quali un procedimento penale deve essere archiviato o comunque non essere rinviato a giudizio: se prima il presupposto era che la notizia di reato fosse infondata o che gli elementi raccolti non fossero idonei per sostenere l’accusa in giudizio, ora si potrà chiudere anche quando “gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”.

Ciò significa aver alzato l’asticella, richiedendo al giudice una valutazione processuale prognostica più approfondita sulla capacità persuasiva degli elementi di prova a carico del reo.

E ancora, sempre con la finalità deflattiva, sono state ampliate le casistiche in cui l’imputato possa accedere alla messa alla prova, così evitando di sottoporti al processo e ottenere l’estinzione del reato, o di ottenere una sentenza di proscioglimenti per particolare tenuità del fatto.

Nel primo caso, la messa alla prova – che altro non è che una modalità alternativa di definizione del processo in cui il reo invece di farsi giudicare svolge lavori di pubblica utilità e mette in atto condotte riparatorie, ottenendo così l’estinzione del reato senza pronunce pregiudizievoli – già prevista per i reati puniti con pena non superiore ad anni 4 di reclusione, è stata ampliata ad una serie di reati più gravi come ad esempio il favoreggiamento personale, la rissa aggravata o la violazione di domicilio aggravata.

Nel secondo caso invece, con la particolare tenuità del fatto, spetterà al Giudice valutare il fatto reato e la personalità del reo e, in caso di giudizio positivo, pronunciare sentenza di proscioglimento per tutti quei reati che, prima puniti con la pena nel massimo non superiore a 5 anni, ora sono invece puniti con la pena nel minimo non superiore a 2 anni.

Sembra cosa di poco conto, ma si pensi che la ricettazione , che prima non poteva essere ritenuta tenue, ora invece lo potrebbe essere, posto che la valutazione sulla gravità della pena è fatta non più sul massimo bensì sul minimo: per chiarire la portata della novella, si pensi che se un reato ha una pena massima di 5 anni, solitamente il minimo si potrebbe aggirare sui 6 mesi o 1 anno; viceversa, se un reato ha una pena minima di 2 anni, la massima potrebbe aggirarsi intorno ai 7 o 8 anni, di guisa che è stato ampliato il catalogo di reati per cui è invocabile la tenuità del fatto con la logica conseguenza della chiusura di più processi e dell’efficientamento della giustizia.

Ed è questo il fine che ha spinto il legislatore a migliorare il procedimento penale, così introducendo – con piccoli passi graduali e un po’ alla volta – la digitalizzazione del processo.
Ciò significa, tra le tante modifiche, aver abbandonato le notifiche cartacee a favore di quelle telematiche, aver introdotto depositi solo telematici con firma digitale, utilizzare le caselle di posta elettronica certificata, creare un portale ad hoc per il processo penale, invitare le parti processuali ad indicare caselle di posta elettronica e numeri di cellulare.
Siamo sulla buona strada, anche se ci vorrà sicuramente del tempo per verificare la funzionalità dei sistemi telematici e aiutare noi poveri avvocati a ottenere dimestichezza con la tecnologia e le nuove frontiere cybernetiche.

Riforma Cartabia nel processo penale. Come funziona e Cosa cambia

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