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Oristano, il Tribunale cancella la cessione delle Marine Oristanesi al Circolo Nautico

Il Sindaco Lutzu: “La decisione del Tribunale conferma la validità della procedura seguita dal Comune"

Oristano, il Tribunale di Oristano ha accolto il reclamo del Comune sulle Marine Oristanesi e ha stabilito la sostanziale ragione del Comune nella controversia legata alla cessione delle quote alla Tharros Yachting.

Con il decreto del Presidente Leonardo Sciarrillo si “accoglie il reclamo principale ed il primo reclamo incidentale e ordina al Conservatore del registro delle imprese di Oristano di provvedere alla cancellazione d’ufficio della iscrizione dell’atto di cessione stipulato il 16 ottobre 2019, tra la società a partecipazione pubblica Marine Oristanesi Servizi Portuali per il Turismo e La Pesca s.r.l. e l’associazione sportiva dilettantistica Circolo Nautico Oristano”.

“Al di là delle particolari circostanze della prima cessione, intervenuta in pendenza di una procedura pubblica per l’alienazione della quota societaria e per un prezzo enormemente inferiore a quello offerto dal terzo, oltretutto contro la espressa opposizione del titolare della quota ceduta, va rilevata l’assenza di alcun precedente recesso, mai comunicato dall’avente diritto – si legge nel decreto -. Non sussiste il presupposto necessario per poter proceder e alla liquidazione della quota, nelle forme richiamate. In difetto di alcuna dichiarazione di assenso alla liquidazione ed in presenza, anzi, di una volontà contraria del titolare della partecipazione, evidentemente non può riconoscersi in capo alla società partecipata, secondo le norme comuni ed a maggio r ragione secondo le norme speciali, alcun potere sostitutivo o diritto potestativo che legittimi l’estinzione del rapporto sociale per volontà della società stessa, nei confronti del socio pubblico. L’operazione culminata nell’atto iscritto per primo ha dato luogo a una inedita ed eccentrica forma di espropriazione della quota societaria, a parti invertite, in danno del soggetto pubblico, anziché del privato”.
Il Giudice prosegue: “Neanche può farsi derivare dalla eventuale inadempienza al detto obbligo di alienazione comunque esclusa nel caso in esame per esser stata inserita la partecipazione nel piano di revisione ed iniziata la procedura di dismissione prima della scadenza alcuna conseguenza diversa dalla mera perdita dei diritti sociali, connessi alla partecipazione e da essa distinti, trovandosi nella giurisdizione contabile i rimedi necessari per ovviare all’ ipotetica inerzia dell’ente locale”.
Per il Tribunale “il contratto di vendita concluso dall’amministratore delle società partecipata è manifestamente difforme dalla fattispecie traslativa di cui all’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 175 del 2016, con carattere di abnormità, per la singolarità del contenuto e per la contrarietà ai principi generali del sistema, ed è inidoneo all’iscrizione nel registro delle imprese, non risultando dall’atto la condizione fondamentale da cui dipende il trasferimento della partecipazione mediante opzione d ’acquisto da parte del socio privato, cioè il recesso del socio pubblico, nonché quella da cui dipende il trasferimento della partecipazione in mano all’altra società partecipata, soggetta al controllo regionale, cioè il consenso della titolare”.

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“La decisione del Tribunale conferma la validità delle regioni e della procedura seguita dal Comune di Oristano – commenta il Sindaco Andrea Lutzu -. Avevamo chiesto la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione della cessione delle quote della Marine al Circolo nautico Oristano e il Tribunale ha riconosciuto la validità della nostra richiesta”.
Nel procedimento causa il Comune era rappresentato dagli avvocati Carlo Ibba e Gianna Caccavale.

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