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Mantova, incontro di calcio: disposizioni di vendita e somministrazione di bevande

Mantova, stadio comunale “D. Martelli”. Disposizioni relative alla vendita – somministrazione di bevande in occasione degli incontri di calcio della locale squadra Mantova 1911 nella stagione sportiva 2020 2021.
IL SINDACO PREMESSO che presso lo stadio comunale “D. Martelli” di Mantova saranno disputati dalla società sportiva Mantova 1911 gli incontri di calcio del campionato di serie C stagione 2020-2021;
VISTA la comunicazione del Questore Cat. A.4/2020-GAB. del 2 ottobre 2020, acquisita al protocollo di questo Ente con Prot. n. 68289/2020, con la quale, in relazione agli incontri di calcio più sopra citati ed altri che si dovessero disputare presso l’impianto stesso, per esigenze di tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, è stato richiesto di disporre i seguenti provvedimenti relativi alla somministrazione – vendita di bevande alcooliche, all’interno della stadio Martelli ed all’esterno dello stesso nel raggio di 250 metri:
il divieto di vendita di bevande di qualsiasi genere in bottiglia di vetro o di plastica (chiusa con il tappo) ed in lattina, a partire dalle 4 ore precedenti l’inizio delle partite e sino all’ora successiva alla conclusione delle stesse; il divieto di vendita di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% del volume, contenute in contenitori di qualsiasi specie o materiale, a partire dalle 4 ore precedenti l’inizio delle partite e fino all’ora successiva alla conclusione delle stesse; il divieto per chiunque di introdurre all’interno dello stadio bevande e contenitori soggetti ai divieti di cui sopra, sia per uso personale sia con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;
VALUTATO che l’abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinare un’incontrollata diffusione degli stessi, compresa la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo conseguentemente diventare strumenti atti ad offendere;
CONSIDERATA la necessità di assicurare il corretto svolgimento delle partite di calcio sopra citate, al fine di prevenire situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande superalcoliche nella zona dello Stadio “D. Martelli”, che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;
VISTO il disposto dell’art. 70 della Legge regionale della Lombardia 6 febbraio 2010 n° 6 secondo il quale il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere il divieto di somministrazione anche alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi e nel corso di manifestazioni sportive;
RICHIAMATE:
la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione
me MANTOVA CITTÀ D’ARTE E DI CULTURA

COMUNE DI MANTOVA
IL SINDACO
delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la “valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”; la Direttiva del Ministero dell’Interno N. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 avente ad oggetto “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”;
RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;
DATO ATTO che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Mantova con nota PS 50/35/2020 del 02.10.2020
VISTI:
– l’articolo 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. no 14 del 20/02/2017 convertito
dalla Legge 18 aprile 2017, n° 48, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; la legge 30 marzo 2001, n°125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”; il Decreto Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e
ambiti di applicazione”; – l’art. 70 della L.R. 6/2010 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”;
ORDINA
per i motivi indicati in premessa, all’interno dello stadio Martelli ed all’esterno dello stesso, nel raggio di 250 metri, in occasione di tutte le partite di calcio della stagione sportiva 2020/2021:
• il divieto di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in bottiglia di vetro o di plastica
(chiusa con il tappo) ed in lattina, a partire dalle 4 ore precedenti l’inizio delle partite e sino all’ora successiva alla conclusione delle stesse; il divieto di vendita e somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 5% del volume, contenute in contenitori di qualsiasi specie o materiale, a partire dalle 4 ore precedenti l’inizio delle partite e sino all’ora successiva alla conclusione delle stesse; il divieto per chiunque di introdurre all’interno dello stadio bevande e contenitori soggetti ai divieti di cui sopra, sia per uso personale sia con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito; al gestore del pubblico esercizio operante all’interno dello stadio “D. Martelli” di esporre, in maniera ben visibile, tale ordinanza o i contenuti della medesima.
DISPONE che la presente Ordinanza:
► sia pubblicata all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
► sia trasmessa:
– al Prefetto – al Questore al Comando della Polizia Locale – al Comando provinciale dei Carabinieri – al Comando provinciale della Guardia di Finanza

IL SINDACO
Gli organi di polizia sono tenuti all’esecuzione ed alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente Ordinanza. L’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza è punita ai sensi della normativa vigente. Responsabile del procedimento è l’Avv. Paolo Perantoni, Dirigente del settore Sportello Unico per le Imprese ei Cittadini del Comune di Mantova.

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