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Green pass obbligatorio per ristoranti, eventi e sport: basta la prima dose, la guarigione o un tampone negativo

Esenti under 12 e chi non si può vaccinare. Nuovi criteri per le zone colorate

Dopo lunghe settimane di speculazioni anche l’Italia ha il suo Green Pass. Il certificato che, in epoca COVID, permetterà di frequentare luoghi affollati all’aperto ed eventi pubblici al chiuso, entrerà in vigore soltanto il 6 agosto.

Riunito nella giornata del 22 luglio 2021, il Consiglio dei Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, ha definito le condizioni per ottenere il Green Pass, strumento necessario per ritornare alla normalità e vedere riaprire a pieno regime quasi tutte le attività commerciali. Nella stessa riunione sono anche stati decisi i nuovi criteri di assegnazione per le zone colorate alle Regioni.

Il Green Pass

Il certificato sarà rilasciato a comprovare l’inoculamento almeno della prima dose del vaccino contro Sars-CoV-2, con validità di 9 mesi, o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2, con validità di 6 mesi, e sarà valido come lasciapassare per tutte le attività consentite. Invece chi non vuole vaccinarsi non otterrà il Green Pass e sarà obbligato a presentare un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Esenti dalla certificazione sono tutte le persone che dimostrano di non potersi vaccinare per motivi di salute o altre esigenze mediche(ad esempio le donne incinte) e le persone minori di 12 anni.

Il Green Pass – o il tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti –  permetterà di accedere a ristoranti, eventi culturali e manifestazioni sportive, ma non alle discoteche, che dovranno rimanere chiuse.

In particolare, il Green Pass, sarà richiesto nei ristoranti per consumare al tavolo al chiuso,  negli spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, in musei, cinema, sagre e fiere, in centri culturali, sociali e ricreativi, oltre che nelle palestre, nei centri termali, nei parchi tematici e nelle sale da gioco. Il certificato sarà anche condizione necessaria per presentarsi ai concorsi pubblici.

Zone a colori

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno il tasso di occupazione dei posti letto per pazienti affetti da Covid e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensive dovuto al Coronavirus.

Le Regioni restano in zona bianca se:

  • l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive
  • qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
    1.  il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
    2.  il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento.

Le Regioni passano in zona gialla se:

  • l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
  • qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive
    1.  il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
    2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.

Le Regioni passano in zona arancione se:

  • si verifica un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.

Infine, le regioni passano in zona rossa se:

  •  in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, si verificano entrambe le condizioni successive
    1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;2
  • 2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.
Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Le sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

 

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