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Protocollo sicurezza Covid-19, come siamo messi?

Nel corso della attuale pandemia da Covid-19, al fine della tutela dei lavoratori viene adottato il protocollo di sicurezza anti contagio dello scorso 24 aprile 2020. Si tratta in pratica di una serie di indicazioni e linee guida che il datore di lavoro ha il compito di adottare nei luoghi di lavoro andando a calarle nel proprio contesto.

Approfondiamo il discorso legato al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 prendendo spunto da un articolo presente sul sito sicurya.net e facendo due chiacchiere con i loro tecnici.

Qual’è l’attuale stato dell’arte in relazione alla sicurezza da Covid-19 nei luoghi di lavoro?

Con gli ultimi decreti ed atti normativi si è assistito ad alcune rilevanti novità. E’ bene però distinguere questo aspetto in funzione del tipo di lavoro svolto ed in particolare dell’ ambiente di lavoro.

In particolare, in relazione al contesto pandemico da Covid-19 è possibile distinguere gli ambienti sanitari da quelli non sanitari. Proprio per questi ultimi, anche i recenti decreti, confermano la validità del protocollo di sicurezza anticontagio dello scorso 24 aprile 2020.

Quali sono le indicazioni contenute in questo protocollo di sicurezza anticontagio?

Sono diverse. Sostanzialmente il protocollo si compone di vari punti. Questi punti toccano tutti i vari aspetti che possono avere rilevanza in relazione alla diffusione del virus.

Nello specifico sono fornite indicazioni in merito ai fornitori esterni ed ai dispositivi di protezione individuale. Ancora, tali indicazioni riguardano l’ ingresso in azienda le precauzioni igieniche personali da adottare.

Una cosa che però deve essere chiara è che le indicazioni contenute nel protocollo sono poi da andare a particolarizzare nel proprio contesto lavorativo. Insomma possono essere prese come delle regole da rispettare.

Spetterà però alla valutazione dei rischi andare a valutare in che modo queste stesse indicazioni possano essere integrate. Nonché adottate per il meglio in ogni singola azienda.

In merito ai DPI si è discusso tanto, ci sono novità?

Si, il punto più dibattuto è stato di sicuro quello relativo alle mascherine. Il protocollo di sicurezza anticontagio prevede l’obbligo che queste debbano essere usate in due condizioni ben precise.

Cioè quando non sia possibile garantire la distanza considerata di sicurezza pari ad 1 metro. Nonché ogni qualvolta i lavoratori debbano condividere spazi comuni.

Relativamente all’uso dei guanti monouso invece anche le linee guida della conferenza delle Regioni hanno fornito chiarimenti.

Nello specifico si indica che in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare un’altra strada. Cioè la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone. Ovvero soluzione idroalcolica o altri prodotti igienizzanti.

In merito a fornitori esterni ed ingresso in azienda invece quali sono le indicazioni?

Il protocollo di sicurezza anti contagio fornisce specifiche riguardo questi due punti. Anzitutto, per quanto riguarda i fornitori esterni il protocollo richiede di stabilire delle specifiche procedure di ingresso.

In relazione poi ad eventuali autisti dei mezzi di trasporto, si richiede che questi ultimi restino a bordo dei propri mezzi. Laddove ciò non fosse possibile perché, ad esempio, bisogna procedere alle operazioni di carico e scarico, si richiede di rispettare sempre la distanza di un metro.

Si richiede poi di indicare o installare dei servizi igienici ad uso esclusivo dei fornitori esterni. Infatti il protocollo richiede il divieto di utilizzo dei servizi destinati al personale dipendente.

Per quanto invece riguarda l’ingresso in azienda si richiede il rispetto di tutta una serie di prescrizioni. La prima di queste è l’ormai famosa temperatura personale. Ribadiamo che tale indicazione, limitatamente al protocollo di sicurezza anti contagio per gli ambienti di lavoro si riferisce ad una possibilità e non ad un obbligo.

Chiaramente poi se tale temperature fosse superiore ai 37,5 °C non deve essere consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

Vi sono poi tutta una serie di informazioni da fornire al momento dell’ingresso in azienda. Ad esempio il fatto che il personale che intende fare ingresso in azienda, non deve aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al Covid-19.

Viene inoltre richiesto che l’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi sia preceduto da una preventiva comunicazione. Tale comunicazione deve avere ad oggetto la avvenuta negativizzazione del tampone. Ciò avviene secondo le modalità previste. Tale certificazione è rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Il protocollo contiene poi molte altre indicazioni. Tra queste riteniamo utile almeno citare quelle riguardanti l’organizzazione aziendale ed il ricorso allo smart working. Tale misura ha trovato largo impiego soprattutto nel settore pubblico.

Quali sono le indicazioni del protocollo di sicurezza anti contagio per la sorveglianza sanitaria?

Il protocollo contiene indicazioni relative alla sorveglianza sanitaria. Tuttavia è bene precisare che, nel corso dei mesi, sono arrivate diverse circolari ed indicazioni ministeriali che hanno parzialmente modificato ed integrato quanto indicato nel protocollo in questione.

Ad ogni modo, l’assunto da cui si parte è il fatto che la sorveglianza sanitaria non possa essere interrotta durante la pandemia. Infatti anche questo è uno strumento imprescindibile per attuare la prevenzione dal contagio.

Nello stesso protocollo si affronta poi il tanto discusso punto sui lavoratori fragili. Infatti si prevede che il medico segnali all’azienda situazioni di particolare fragilità. Nonché patologie attuali o pregresse dei dipendenti.

Attualmente però anche questo punto è stato successivamente chiarito grazie ad ulteriori circolari. Ad ogni modo riteniamo che all’interno delle differenti realtà aziendali un approccio sinergico e condiviso è fondamentale.

Tutto questo chiaramente con modalità operative che garantiscano il pieno rispetto della normativa sulla privacy durante l’intero processo gestionale. In modo da far coincidere le esigenze di sicurezza e di tutela della salute con quelle di protezione dei dati personali.

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