Milano, movida: vietata vendita per asporto di alcolici dalla mezzanotte e limiti agli utilizzi dei dehor.
I divieti hanno vigore dal 20 maggio al 4 novembre e riguardano la somministrazione di bevande alcoliche
Milano, movida: vietata vendita per asporto di alcolici dalla mezzanotte e limiti agli utilizzi dei dehor.
A conclusione del percorso di ascolto avviato nelle settimane scorse con residenti e le associazioni di categoria dei pubblici esercizi, è stata pubblicata l’ordinanza sindacale che regolamenta orari dell’asporto e dei dehors nelle zone della ‘movida’.
Le aree interessate dal provvedimento sono Nolo, Lazzaretto, Melzo, Isola, Sarpi, Cesariano, Arco della Pace, corso Como/Gae Aulenti, Garibaldi, Brera, Ticinese, Darsena e Navigli.
Obiettivo dell’ordinanza sindacale, in vigore dal prossimo 20 maggio e fino al 4 novembre, è tutelare la tranquillità e garantire la fruizione, da parte di tutti e tutte, dello spazio pubblico nonché il riposo dei residenti in equilibrio con la libertà di aggregazione e lo sviluppo di impresa degli esercizi commerciali.
In questa ottica, l’ordinanza sindacale limita gli orari di utilizzo di dehors e plateatici dalle ore 1.00 alle ore 6.00 nei giorni feriali (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì) e dalle 2.00 alle 6.00 nei festivi (sabato e domenica, quindi la notte tra venerdì e sabato e quella tra sabato e domenica).
Il provvedimento vieta, inoltre, la vendita e la somministrazione per asporto delle sole bevande alcoliche dalla mezzanotte fino alle 6.00. In particolare, gli esercizi commerciali che sono aperti anche oltre la mezzanotte dovranno garantire l’impossibilità di acquisto da parte dei clienti di bevande alcoliche, riponendo i prodotti in luoghi non accessibili e segnalando il divieto anche con cartelli e comunicazioni dedicate.
Dalle 20.00 alle 6.00 è, infine, vietata ogni forma di commercio ambulante.
Riproduzione riservata © Copyright La Milano