Reggio Calabria: rifiuti ospedalieri abbandonati, il sindaco ordina rimozione, smaltimento e ripristino dei luoghi
I rifiuti sono stati ritrovarti tra Mortara e San Gregorio
Reggio Calabria: rifiuti ospedalieri abbandonati, il sindaco ordina rimozione, smaltimento e ripristino dei luoghi
I reati sono prescritti, ma l’Amministrazione comunale, tramite apposita ordinanza sindacale, ordina agli imputati la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti entro il termine di 60 giorni.
È questa la decisione assunta dal Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il quale, con ordinanza sindacale n. 32 del 2 aprile 2024 ha ordinato la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati e il ripristino dei luoghi nel sottopasso di collegamento tra l’area mercatale di Mortara e la zona industriale di San Gregorio, nel Comune di Reggio Calabria.
La vicenda trae origine da un’indagine effettuata dalla Polizia locale di Reggio Calabria, la quale, con verbale di sequestro preventivo del 25 ottobre 2018, accertò, nell’area in questione, la presenza di rifiuti speciali e pericolosi nonché la combustione illecita di rifiuti ad opera di ignoti. Nel corso delle operazioni, tra l’altro, furono rinvenuti sacchi di plastica contenenti rifiuti anche di natura sanitaria/ospedaliera (lenzuola, garze, tubi di drenaggio, etc). Le indagini portarono a ricondurre tale abbandono a tre aziende individuate dal pubblico ministero.
Con sentenza emessa l’11 gennaio scorso, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la prescrizione del reato contravvenzionale contestato agli imputati. Tuttavia, non avendo il giudice pronunciato sentenza assolutoria nel merito, in virtù di quanto previsto dal Decreto legislativo 152/2006 (che ha esistenza autonoma rispetto al procedimento penale), rimane fermo in capo ai soggetti coinvolti l’onere della rimozione dei rifiuti rinvenuti e del ripristino dello stato dei luoghi.
Alla luce di ciò, il sindaco di Reggio Calabria ha emesso ordinanza sindacale con cui è stato ordinato a quattro persone, nella qualità di rappresentanti legali e/o soci delle ditte coinvolte, di provvedere a proprie spese a quanto indicato in precedenza entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’ordinanza. In caso di inottemperanza, a procedere sarà direttamente l’Amministrazione comunale, salvo il recupero delle somme anticipate nei riguardi dei soggetti obbligati e conseguente denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi di quanto previsto, in questi casi, dal Codice dell’ambiente.
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